Periodicità delle verifiche

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:

  • 2 ANNI (verifica biennale) per impianti:
    - in luoghi con pericolo di esplosione
    - in cantieri
    - in luoghi a maggior rischio in caso di incendio
    (quali discoteche, cinema, alberghi, banche, ecc.)
    - in tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
    - in edifici con strutture portanti in legno
    - in ambienti nei quali avviene la lavorazione o il deposito di materiali combustibili
    - in locali adibiti a uso medico cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione o per usi di trattamenti estetici
    • 5 ANNI (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi

      Obbligo di richiesta delle verifiche

      Le verifiche degli impianti oggetto del DPR462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa. Non sono valide quindi,ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

      Verifiche straordinarie

      Le verifiche straordinarie possono essere richieste agli Organismi di Ispezione autorizzati, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI o all’ASL/ARPA.

      Tali verifiche sono comunque effettuate nei casi di:

      • Esito negativo della verifica periodica;
      • Modifica sostanziale dell’impianto;
      • Richiesta del datore di lavoro;

      Altri obblighi

      Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente agli uffici ISPESL e ASL/ARPA competenti per il territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento degli impianti.

      Impianti esistenti

      Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In particolare, se sono già trascorsi due/cinque anni dalla denuncia o dall’ultima visita bisogna richiedere la verifica periodica.